STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DEI GINECOLOGI DEL CANTON TICINO

1. Nome, sede, scopo

Art. 1

Sotto il nome “ Associazione dei ginecologi del Canton Ticino” è   costituita una associazione ai sensi degli articoli 60 e seguenti del CCS.
L’associazione ha sede presso il recapito professionale del Presidente di turno.

Art. 2

La società ha per scopo :

a. L’aggiornamento continuo dei ginecologi del Canton Ticino con la collaborazione degli ospedali e delle cliniche del Canton Ticino

b.  La tutela degli interessi professionali, morali ed economici dei ginecologi che praticano nel Canton Ticino

c. Il promuoviento della collegialità e dei rapporti amichevoli fra i membri

d. Il promuovimento e la salvaguardia del prestigio professionale

2. Membri

Art. 3

a. Membri ordinari:
Ogni membro specialista FMH in ginecologia ed ostetricia residente e esercitante nel Canton Ticino può essere socio ordinario.

b. Membri straordinari:
Possono essere ammessi come membri straordinari senza diritto di voto gli specialisti FMH in ginecologia ed ostetricia residenti e esercitanti fuori dal Cantone.

c. Membri onorari:
Le persone che si rendono benemerite nei confronti dell’associazione possono essere nominate membri onorari . Essi sono invitati alle assemblee ma non hanno diritto di voto

Art. 4

La domanda di ammissione dei nuovi soci è rivolta al Comitato il quale la sottopone per approvazione all’assemblea. L’assemblea decide a scrutinio segreto con la maggioranza assoluta dei votanti

Art. 5

I membri ordinari e straordinari versano un contributo annuo la cui entità è fissata dall’assemblea generale. I membri onorari sono dispensati dal pagamento del contributo.

Art. 6

Un membro può essere escluso per motivi gravi. La proposta di esclusione deve essere motivata per iscritto all’assemblea. La votazione sulla proposta avviene a scrutinio segreto. L’esclusione richiede il voto di 2/3 dei presenti aventi diritto di voto. L’avvenuta esclusione viene comunicata all’Ordine dei medici con le relative motivazioni.

3. Organizzazione

Art. 7

Gli organi della società sono:
a. l’assemblea generale
b. il presidente

Art. 8

L’assemblea generale ordinaria si raduna un a volta all’anno nel corso del primo semestre. Essa delibera in particolare sul rapporto di attività e sui conti. L’avviso di convocazione è inviato ai membri per iscritto almeno 4 settimane prima della seduta, con la lista delle trattande.

Art. 9

Assemblee straordinarie vengono convocate, secondo le medesime formalità, della presidenza in caso di necessità; oppure su domanda scritta formulata da almeno 1/5 dei membri (ordinari). La presidenza deve inviare l’avviso di convocazione dell’assemblea straordinaria, su domanda dei membri, entro 21 giorni all’inoltro di quella richiesta.

Art. 10

Le assemblee validamente convocate possono deliberare validamente indipendentemente dal numero di soci presenti.

Art. 11

Presidente e Segretario-cassiere eletti dall’assemblea per un periodo di 4 anni consecutivi, a maggioranza assoluta dei votanti.

Art. 12

L’associazione è vincolata dalla firma singola del Presidente e, in caso di necessità da quella del Segretario-cassiere.

4. Modifica dello statuto e scioglimento

Art. 13

Questo statuto può essere modificato con decisione assembleare approvata da 2/3 dei votanti.

Art. 14

L’assemblea, a maggioranza dei 2/3 dei votanti, può decidere lo scioglimento dell’associazione e la destinazione del patrimonio residuo dopo la liquidazione.

Questo statuto, che sostituisce ogni disposizione precedente, è stato approvato dall’assemblea generale del 16.10.2014 entra immediatamente in vigore.

 

Il Presidente:                     Il Segretario: